A seguito dell’entrata in vigore, nella serata di oggi ven 13 nov, dell’ordinanza del Ministro della Salute, a partire da DOMENICA 15 NOV pv sono proibiti gli spostamenti tra Comuni.
Quindi i Soci del ns Atc potranno continuare la regolare attività venatoria ma LIMITATAMENTE alla porzione di territorio cacciabile del PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA.
Le limitazioni, salvo ulteriori modifiche, resteranno in vigore fino al 29 novembre incluso.
C’è da fare una notazione. C’è chi interpreta in modo estensivo l’ultima parte della lettera b, comma 4, art. 2 del DPCM 03.11.20, ossia “b) e’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune” facendo ricadere in queste ultime attività anche la caccia.
Da più parti si ritiene che si tratti di un’interpretazione un po’ tirata, e suggeriremmo di non rischiare, ma ognuno è libero di fare ciò che crede…
Ulteriore (e direi definitiva) specifica, uscita in queste ore.
Dal sito del Governo, alla pagina http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone alla voce “Attività motoria” si legge quanto segue: « È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva? Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.».
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