Proroga validità porto d’armi

Si comunica ai Soci che il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, convertito in Legge il 27 novembre 2020 n. 159, ha modificato l’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
Di seguito riportiamo il comma 2 e 2 sexies dell’art. 103 modificato dall’art. 3-bis (proroga degli effetti amministrativi in scadenza) della suddetta legge:
“Comma 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
“Comma 2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.”
Pertanto, dalla lettura dei disposti normativi, le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza (tra cui il porto d’armi uso caccia) scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, con l’intervenuta proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e con la modifica dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data e, precisamente, fino al 3 maggio 2021.


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