Aggiornamento uso munizioni contenenti piombo

Riceviamo – in data odierna – dal dirigente della Polizia provinciale di Parma una interessante ed opportuna nota che di seguito sintetizziamo.

In particolare, si richiama l’attenzione sulle definizioni adottate nel Reg. EU 2021/57 in merito alle “zone umide” in cui risulta vietato:

a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo uguale o superiore all’1 % in peso; 

b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.

Nell’intento di evitare difficoltà e difformità interpretative ed applicative di quanto disposto, si invita ad un’analisi e considerazione letterale delle definizioni utilizzate nel Regolamento EU e nella Circolare Regionale.

Le stesse infatti definiscono quali “zone umide”:

  • le superfici di paludi, pantani e torbiere;
  • le distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;   

Distese d’acqua che per puro senso letterale possono non presentare uno svilippo lineare singolo, in particolare ad esempio caratteristico dello sviluppo planimetrico dei rii di collina e montagna.

Restano in vigore le misure di conservazione approvate dalla delibera n. 1147/2018, così come i disposti del calendario venatorio.


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