Munizioni contenenti piombo nelle zone umide: la situazione ad oggi.

Nell’imminenza dell’apertura della stagione venatoria 2023-2024, relativamente all’uso delle munizioni contenenti piombo, proviamo a riepilogare la situazione normativa ad oggi.

La sentenza del Tar del Lazio che, con ordinanza n. 05447 del 5 settembre scorso, ha cassato la circolare esplicativa emanata lo scorso febbraio dai ministeri di Agricoltura e Ambiente ha di fatto riportato la situazione normativa alle disposizioni previste dal regolamento EU 57/2021, in vigore a partire dal 15 febbraio 2023 in tutti gli Stati comunitari, che potete trovare a questo indirizzo e che vi consigliamo vivamente di leggere (basta pagina 6, l’allegato) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=EN

Valgono, dunque, i limiti imposti dal regolamento della Commissione europea, che prevede il divieto assoluto di impiego e di porto di munizioni per fucile a canna liscia contenenti una percentuale di piombo superiore all’1% all’interno e nel raggio di 100 metri dai limiti di una zona umida. 

E proprio qui è il tema delicato, ossia la definizione di zona umida, che è piuttosto puntuale e comprende <<… superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea>>

Il divieto è inteso sia per chi stia cacciando nella zona umida ma ANCHE per chi la stia attraversando per cacciare altrove. Il legislatore ha tenuto a specificare che si configura l’illecito se il cacciatore porta le cartucce sulla propria persona (quindi non soltanto caricate nel fucile, ma anche in cartucciera o in tasca). Ma non solo, si legge infatti: <<… «portare con sé», ossia avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;>>. Il divieto di porto delle cartucce, ovviamente, vale anche per eventuali accompagnatori non cacciatori. Il regolamento, invece, esclude totalmente le armi a canna rigata, che potranno essere ancora impiegate anche con munizioni tradizionali in piombo, mentre il divieto riguarda tutte le munizioni per fucile a canna liscia, comprese quelle a palla singola per la caccia al cinghiale.

Su quali siano le sanzioni, ancora non c’è ancora grande chiarezza, né per i cacciatori né, tanto meno, per il personale di vigilanza venatoria: è da consigliarsi dunque un approccio il più possibile prudenziale. Il divieto di impiegare munizioni in piombo entro i confini delle zone umide, infatti, potrebbe portare a considerare tale tipo di munizionamento come “mezzo di caccia non consentito”, soprattutto stando a quanto previsto dall’articolo 13 della legge 157/1992, che, al comma 5, stabilisce che “sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo”. La pena che si rischia è quella stabilita dall’articolo 30 della medesima legge, che, alla lettera h del comma 1, stabilisce “l’ammenda fino a lire 3.000.000” per chi “esercita la caccia con mezzi vietati”, configurandolo, dunque, come un illecito di natura penale, con tutto ciò che ne consegue per un titolare di licenza di porto di fucile.

Quindi che fare? Fino a quando non vi saranno ulteriori chiarimenti, l’unico consiglio utile è quello di attenersi il più rigorosamente possibile al regolamento europeo. Se si caccia in luoghi dove è presente acqua (compresi canali, laghi, acquitrini, fiumi) è bene portare con sé soltanto cartucce senza piombo, avendo cura di verificare che il fucile utilizzato sia dotato delle caratteristiche tecniche che consentano l’impiego di tali cartucce in assoluta sicurezza.

(E’ di poche ora fa l’approvazione del Senato del c.d. “Decreto Asset”, che contiene l’emendamento che circoscrive l’applicazione del regolamento europeo di cui abbiamo parlato sopra, volto ad identificare in modo più preciso le zone umide e la disciplina sanzionatoria sul porto delle munizioni in piombo nelle stesse. Perché entri in vigore deve ora passare al voto della Camera).

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Aggiornamento di martedì 03 ottobre: la riunione dei capigruppo della Camera ha stabilito per oggi alle ore 19 il termine per il deposito degli emendamenti. La Camera proseguirà l’esame del DL domani, mercoledì 4, mentre per giovedì 5 è previsto il voto finale.


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