Riceviamo la presente dagli uffici regionali.
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Gentilissimi,
a seguito degli eventi alluvionali accorsi in queste giornate che hanno
interessato diverse aree della Regione siamo con la presente a ricordare che, la normativa
vieta di esercitare l’attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in
conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente
al tempo dell’alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque (LR 8/94 art.
60 comma 1 lett. E);
Si ricorda altresì che è vietato cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine
operatrici agricole in funzione (L. 157/1992 art. 21 comma 1 lett. L).
Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione sono contenute nell’allegato E del
calendario venatorio.
Distinti saluti.
Alessio Mammi