Buongiorno a tutti.
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a seguito dell’arrivo in Italia del Covid-19 sta inevitabilmente avendo (ed avrà) ripercussioni anche sulla nostra attività venatoria.
Di seguito cerco di riassumere le più salienti:
Riconsegna dei tesserini venatori: l’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 stabilisce, tra
l’altro, che «1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente
a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15
aprile 2020.».
La richiamata norma, pertanto, dispone ex lege, la proroga dei termini di 52 giorni di
tutti i termini e ragionevolmente anche delle scadenze legate ai procedimenti, per cui è parere
che il termine di legge del 31 marzo per la riconsegna ai Comuni dei tesserini venatori sia
conseguentemente prorogato di 52 giorni.
Licenza di porto d’arma: sono prorogati fino al 15 giugno pv gli effetti dei provvedimenti di rilascio delle licenze di porto d’arma anche per uso caccia e per uso sportivo;
Caccia di selezione: l’attività di caccia di selezione non rientra tra le attività che giustifichino
spostamento, ai sensi del DPCM in oggetto, pertanto deve ritenersi sospesa;
Piani di Controllo: l’art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015 pone in capo alla Polizia
Provinciale la competenza in materia di vigilanza e controllo in materia faunistico-venatoria,
inoltre l’attività dei piani di controllo svolta dai coauditori ai sensi della L.R. n. 8/1994 è
effettuata sotto la diretta responsabilità della Polizia Provinciale, pertanto, l’attività in
questione è configurabile come servizio pubblico che non pare essere sospeso dal D.P.C.M.
del 9 marzo 2020, salvo diverso avviso dell’ente Provincia e della Città metropolitana,
competenti in materia. Ad ogni buon conto, al fine di dare concreta efficacia alle disposizioni di prevenzione
contenute nel D.P.C.M. 9 marzo 2020 pare opportuno precisare che le operazioni di controllo
della fauna selvatica su tutto il territorio regionale debbono intendersi consentite
limitatamente alle sole attività condotte in forma singola (“metodo all’aspetto”), mentre tutte
le altre forme di controllo faunistico che prevedono l’aggregazione di più persone devono
intendersi temporaneamente sospese.
Cercheremo di maternerVi aggiornati su eventuali nuove disposizioni.
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