Utile riepilogo delle norme sull’attività venatoria a seguito dell’emergenza Covid-19

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/decreto-7-15-gennaio/domande-frequenti-decreto-5-gennaio/caccia-e-pesca

Icona domanda È possibile svolgere attività di pesca fuori dal territorio comunale?

L’attività di pesca professionale non è soggetta ad alcuna limitazione essendo giustificata da “comprovati motivi di lavoro”.

Icona domanda È possibile praticare la pesca sportiva/ricreativa e, in caso affermativo, è possibile farlo fuori dal Comune di residenza?

Il D.P.C.M. consente lo svolgimento di attività sportive, tra le quali rientra anche la pesca sportiva/ricreativa, purché la stessa sia praticata nel Comune di Residenza.
La classificazione in zona arancione, infatti, prevede il “divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza” e la pesca sportiva/ricreativa non rientra in alcuna delle categorie previste dall’Art. 2, comma 4., lett. b), del D.P.C.M. 3/11/2020 atte a giustificare gli spostamenti oltre i confini comunali, essendo riconducibile ad una “attività sportiva”.

Icona domanda È possibile esercitare l’attività venatoria nel Comune di residenza?

Si. Il DPCM non vieta in assoluto l’attività venatoria, peraltro assimilabile ad “attività sportiva”, e la classificazione attuale in zona arancione prevede solo il “divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza”.

Icona domanda È possibile, per coloro che non sono iscritti in un ATC nel proprio Comune di residenza, o in altro ATC (che non comprende il territorio del Comune di residenza) esercitare l’attività venatoria?

No. La classificazione in zona arancione prevede il “divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza”.

L’attività venatoria intesa in senso stretto (ossia esclusa l’attività svolta in esecuzione di un Piano di Controllo) non rientra in alcuna delle categorie previste dal DPCM (all’Art. 2, comma 4., lett. b)) che possano giustificare gli spostamenti oltre i confini comunali, essendo riconducibile ad una “attività sportiva”: pertanto, non sarà possibile esercitare l’attività venatoria fuori dal proprio Comune di residenza.

Quanto esposto vale anche per coloro che sono titolari di un appostamento fisso situato fuori dal proprio Comune di residenza, o praticano l’attività venatoria in una Azienda Faunistico Venatoria (che non comprende il territorio del Comune di residenza).

 Per quanto riguarda i piani di controllo della fauna selvatica per i coadiutori che fanno parte di una squadra per il controllo del cinghiale sarà possibile recarsi in un comune diverso da quello di residenza (sempre in ambito provinciale) per effettuare i piani di controllo?

In merito a tale quesito, si rileva che “l’art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015 pone in capo alla Polizia Provinciale la competenza in materia di vigilanza e controllo in materia faunistico-venatoria, inoltre l’attività dei piani di controllo svolta dai coadiutori ai sensi della L.R. n. 8/1994 è effettuata sotto la diretta responsabilità della Polizia Provinciale” e che “pertanto, l’attività in questione è configurabile come servizio pubblico”, non sospeso dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Ne consegue che i coadiutori che svolgono attività di controllo faunistico sotto il coordinamento delle Polizie Provinciali possono eseguire i piani di controllo su tutto il territorio regionale, purché:

  • autorizzati e diretti da ciascuna Polizia Provinciale competente per il territorio in cui gli stessi operano;
  • rispettino le misure di distanziamento sociale disposte sia dal DPCM del 3 novembre 2020, sia dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12 novembre 2020.

Icona domanda Per quanto riguarda l’attività venatoria rivolta alla caccia al cinghiale in braccata e/o in selezione (ossia la “caccia”, esclusa l’attuazione dei Piani di Controllo faunistici demandati alle Polizie Provinciali), i cacciatori di selezione che agiscono in squadre di braccata potranno recarsi in una regione o comune diverso da quello di residenza?
 

In merito a tale quesito, occorre rilevare che tale particolare attività venatoria viene svolta non solo dai cacciatori di selezione (che agiscono singolarmente), ma soprattutto dai cacciatori in squadra di braccata, che agiscono in gruppi composti da un minimo di 15 a un massimo di 40 persone, oltre ai cani limieri usati per la caccia al cinghiale, con nominativi di cacciatori e zone di competenza individuati da ciascun Ambito Territoriale di (Caccia A.T.C.) e approvati dall’Amministrazione regionale Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per ciascuna Provincia (S.T.A.C.P.).

Alla luce delle modalità di svolgimento e, tenuto conto della funzione che quest’attività venatoria mira a realizzare in termini di prevenzione e controllo sanitario della diffusione della Peste Suina Africana (P.S.A.) unitamente alla tutela dell’agricoltura e della prevenzione degli incidenti stradali, si ritiene ammissibile che ai fini della composizione delle squadre i soggetti possano provenire da Comuni e/o regioni diverse, purchè:

  • ne diano adeguata dimostrazione;
  • rispettino le misure di distanziamento sociale disposte sia dal DPCM del 3 novembre 2020, sia dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12 novembre 2020.


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