ATC PARMA 3

La pianura come non l’avete mai vista prima…

  • >> ATTENZIONE- rinvio assemblea Soci

    Dopo aver avuto anticipazione che la Regione E.R – nei prossimi gg – invierà formale comunicazione sollevando “momentaneamente” gli Atc dall’obbligo di espletare entro i termini statutari le assemblee ordinarie dei soci, viste le oggettive difficoltà logistiche legate alla pandemia, siamo a comunicare che

    il Cons. direttivo dell’Atc PR3 ha deciso di RIMANDARE la medesima a data da destinarsi,

    avendo già comunque approvato il bilancio consuntivo 2020 ed il piano annuale di gestione nell’ultima seduta di consiglio.
    Pertanto rimandiamo alla prima assemblea utile la ratifica dei medesimi.


    (Chi fosse interessato a riceve i documenti in o.d.g., può mandare una @ a atcpr3@live.it)

  • Assemblea ordinaria Soci

    E’ convocata l’assemblea ordinaria dei soci per il giorno

    MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO p.v.

    alle ore 19:00

    presso la SEDE DELL’ATC – VIA MILANO, 2 – COLORNO (PR).

    O. d. g.:

    1)  Verifica dei presenti.

    2)  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.

    3)  Nomina scrutatori (4).

    4)  Relazione e approvazione Bilancio consuntivo 2020.

    5)  Presentazione ed approvazione Piano annuale di gestione stagione 2021/2022.

    6) Calendario venatorio 2021/2022 – Valutazioni e comunicazioni.

    7) Modifiche al Regolamento della caccia di selezione.

    7)  Comunicazioni del Presidente.

    Si rammenta che è DOVERE di ogni socio dell’ATC partecipare alle Assemblee per essere informato al meglio e per esprimere nelle sedi corrette ed utili le proprie idee ed opinioni.

  • Covid – Proroga autorizzazioni ed abilitazioni.

    Con riferimento al recente D.L. 2/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 tutte le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza (tra cui il porto d’armi uso caccia) scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data e, precisamente, fino al 29 luglio 2021.


    Si ricorda che, ogni qual volta sarà differita la dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, automaticamente tutti i provvedimenti amministrativi in scadenza, ivi compreso il porto d’armi uso caccia, saranno prorogati per i 90 giorni successivi alla stessa dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

  • Utile riepilogo delle norme sull’attività venatoria a seguito dell’emergenza Covid-19

    https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/decreto-7-15-gennaio/domande-frequenti-decreto-5-gennaio/caccia-e-pesca

    Icona domanda È possibile svolgere attività di pesca fuori dal territorio comunale?

    L’attività di pesca professionale non è soggetta ad alcuna limitazione essendo giustificata da “comprovati motivi di lavoro”.

    Icona domanda È possibile praticare la pesca sportiva/ricreativa e, in caso affermativo, è possibile farlo fuori dal Comune di residenza?

    Il D.P.C.M. consente lo svolgimento di attività sportive, tra le quali rientra anche la pesca sportiva/ricreativa, purché la stessa sia praticata nel Comune di Residenza.
    La classificazione in zona arancione, infatti, prevede il “divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza” e la pesca sportiva/ricreativa non rientra in alcuna delle categorie previste dall’Art. 2, comma 4., lett. b), del D.P.C.M. 3/11/2020 atte a giustificare gli spostamenti oltre i confini comunali, essendo riconducibile ad una “attività sportiva”.

    Icona domanda È possibile esercitare l’attività venatoria nel Comune di residenza?

    Si. Il DPCM non vieta in assoluto l’attività venatoria, peraltro assimilabile ad “attività sportiva”, e la classificazione attuale in zona arancione prevede solo il “divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza”.

    Icona domanda È possibile, per coloro che non sono iscritti in un ATC nel proprio Comune di residenza, o in altro ATC (che non comprende il territorio del Comune di residenza) esercitare l’attività venatoria?

    No. La classificazione in zona arancione prevede il “divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza”.

    L’attività venatoria intesa in senso stretto (ossia esclusa l’attività svolta in esecuzione di un Piano di Controllo) non rientra in alcuna delle categorie previste dal DPCM (all’Art. 2, comma 4., lett. b)) che possano giustificare gli spostamenti oltre i confini comunali, essendo riconducibile ad una “attività sportiva”: pertanto, non sarà possibile esercitare l’attività venatoria fuori dal proprio Comune di residenza.

    Quanto esposto vale anche per coloro che sono titolari di un appostamento fisso situato fuori dal proprio Comune di residenza, o praticano l’attività venatoria in una Azienda Faunistico Venatoria (che non comprende il territorio del Comune di residenza).

     Per quanto riguarda i piani di controllo della fauna selvatica per i coadiutori che fanno parte di una squadra per il controllo del cinghiale sarà possibile recarsi in un comune diverso da quello di residenza (sempre in ambito provinciale) per effettuare i piani di controllo?

    In merito a tale quesito, si rileva che “l’art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015 pone in capo alla Polizia Provinciale la competenza in materia di vigilanza e controllo in materia faunistico-venatoria, inoltre l’attività dei piani di controllo svolta dai coadiutori ai sensi della L.R. n. 8/1994 è effettuata sotto la diretta responsabilità della Polizia Provinciale” e che “pertanto, l’attività in questione è configurabile come servizio pubblico”, non sospeso dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

    Ne consegue che i coadiutori che svolgono attività di controllo faunistico sotto il coordinamento delle Polizie Provinciali possono eseguire i piani di controllo su tutto il territorio regionale, purché:

    • autorizzati e diretti da ciascuna Polizia Provinciale competente per il territorio in cui gli stessi operano;
    • rispettino le misure di distanziamento sociale disposte sia dal DPCM del 3 novembre 2020, sia dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12 novembre 2020.

    Icona domanda Per quanto riguarda l’attività venatoria rivolta alla caccia al cinghiale in braccata e/o in selezione (ossia la “caccia”, esclusa l’attuazione dei Piani di Controllo faunistici demandati alle Polizie Provinciali), i cacciatori di selezione che agiscono in squadre di braccata potranno recarsi in una regione o comune diverso da quello di residenza?
     

    In merito a tale quesito, occorre rilevare che tale particolare attività venatoria viene svolta non solo dai cacciatori di selezione (che agiscono singolarmente), ma soprattutto dai cacciatori in squadra di braccata, che agiscono in gruppi composti da un minimo di 15 a un massimo di 40 persone, oltre ai cani limieri usati per la caccia al cinghiale, con nominativi di cacciatori e zone di competenza individuati da ciascun Ambito Territoriale di (Caccia A.T.C.) e approvati dall’Amministrazione regionale Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per ciascuna Provincia (S.T.A.C.P.).

    Alla luce delle modalità di svolgimento e, tenuto conto della funzione che quest’attività venatoria mira a realizzare in termini di prevenzione e controllo sanitario della diffusione della Peste Suina Africana (P.S.A.) unitamente alla tutela dell’agricoltura e della prevenzione degli incidenti stradali, si ritiene ammissibile che ai fini della composizione delle squadre i soggetti possano provenire da Comuni e/o regioni diverse, purchè:

    • ne diano adeguata dimostrazione;
    • rispettino le misure di distanziamento sociale disposte sia dal DPCM del 3 novembre 2020, sia dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12 novembre 2020.

  • Proroga validità porto d’armi

    Si comunica ai Soci che il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, convertito in Legge il 27 novembre 2020 n. 159, ha modificato l’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
    Di seguito riportiamo il comma 2 e 2 sexies dell’art. 103 modificato dall’art. 3-bis (proroga degli effetti amministrativi in scadenza) della suddetta legge:
    “Comma 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
    “Comma 2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.”
    Pertanto, dalla lettura dei disposti normativi, le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza (tra cui il porto d’armi uso caccia) scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, con l’intervenuta proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e con la modifica dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data e, precisamente, fino al 3 maggio 2021.

  • DPCM 172 del 18.12.20 – ripercussioni sulla caccia

    Buongiorno a tutti!
    Viste le disposizioni derivanti dal “Decreto Natale”, valide dal 24.12.20 al 06.01.21, ricordiamo a tutti che:

    nelle giornate cosiddette “rosse” (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021):
    – la caccia non è consentita
    – i piani di controllo dovranno essere singolarmente autorizzati (in caso di interventi urgenti non procrastinabili), così come avvenuto nel precedente lockdown di marzo-aprile;

    nelle giornate cosiddette “arancioni”:
    – la caccia è consentita all’interno del proprio comune di residenza, salvo le deroghe per il cinghiale;
    – i piani di controllo procedono come di consueto.

    L’occasione ci è gradita per porgere i migliori auguri di un sereno Natale e di buone feste a Voi ed alle Vs. famiglie.

  • Operativo il nuovo Comitato direttivo dell’ATC PR3

    In data 16 Novembre u.s. si sono concluse le operazioni che hanno portato all’insediamento del nuovo Comitato direttivo dell’ATC, a seguito della naturale scadenza del precedente.

    I componenti del Comitato direttivo sono i seguenti:

    A. rappresentanti delle associazioni agricole:

    • Coldiretti: Franco Bosco, Afro Conti.
    • Confederazione Italiana Agricoltura: Massimo Mossini, Gianfranco Piccinini.
    • Unione provinciale agricoltori – Confagricoltura: Floriano Anchisi, Luigi Nodari.

    B. rappresentanti delle associazioni venatorie:

    • Arcicaccia: Marco Ferrari.
    • Enalcaccia: Davide Mori.
    • Federcaccia: Davide Manghi, Mario Marini, Paolo Scarica, Enzo Tavacca.

    C. rappresentanti delle associazioni ambientaliste:

    • Arci Pesca: Cesare Romenghi.
    • Ekoclub: Claudio Ferrari.
    • Legambiente: Roberto Martinelli.
    • URCA: Aroldo Busato.

    D. rappresentanti della Provincia di Parma: Giovanni Candiani, Emanuele Grisenti, Emio Incerti, Sergio Mondini.

    Nella prima seduta del nuovo Comitato, i membri del medesimo hanno proceduto all’elezione dei nuovi organi sociali, come da Statuto: a voti unanimi dei presenti sono risultati eletti Mario Marini, Presidente, Sergio Mondini, Vice Presidente, e Davide Mori, Segretario.

    Un particolare ringraziamento è andato ai consiglieri uscenti, sia a coloro che sono stati rinnovati, sia a coloro che hanno terminato il loro mandato all’interno degli organi direttivi dell’ATC. I presenti hanno tributato un particolare ringraziamento al Segretario uscente, Lino Coratza.

    [A questo link potete trovare un documento di sintesi dell’attività svolta dal Comitato uscente.]

  • ATTENZIONE – COVID_19 – modifiche alla normale attività venatoria!!!!

    A seguito dell’entrata in vigore, nella serata di oggi ven 13 nov, dell’ordinanza del Ministro della Salute, a partire da DOMENICA 15 NOV pv sono proibiti gli spostamenti tra Comuni.

    Quindi i Soci del ns Atc potranno continuare la regolare attività venatoria ma LIMITATAMENTE alla porzione di territorio cacciabile del PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA.

    Le limitazioni, salvo ulteriori modifiche, resteranno in vigore fino al 29 novembre incluso.

    C’è da fare una notazione. C’è chi interpreta in modo estensivo l’ultima parte della lettera b, comma 4, art. 2 del DPCM 03.11.20, ossia “b) e’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune” facendo ricadere in queste ultime attività anche la caccia.
    Da più parti si ritiene che si tratti di un’interpretazione un po’ tirata, e suggeriremmo di non rischiare, ma ognuno è libero di fare ciò che crede…


    Ulteriore (e direi definitiva) specifica, uscita in queste ore.

    Dal sito del Governo, alla pagina http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone alla voce “Attività motoria” si legge quanto segue: « È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva? Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.».

    «

  • Messaggio per i residenti nel Comune di COLORNO

    Di seguito i numeri di telefono ed i referenti del comune di Colorno per il ritiro del tesserino venatorio per la stagione a venire:

    • 0521 313742 sig.ra Lina Amadei.
    • 0521 313797 sig.r Luca Iselle.

    Per Vs tranquillità, prima di andare a ritirare, date un colpo di telefono.

    Buona stagione a tutti.

  • Il buon senso e la ricerca del consenso facile…

    Magnifico intervento dell’illustre Prof. Franco Perco, sullo spinoso tema della fauna “problematica”; troppo spesso la rincorsa di un inutile atteggiamento politically correct inficia il lavoro della scienza e …del buon senso.

    Ad maiora!

     


    Il concetto di Fauna problematica da fastidio ad alcuni animalisti.
    Eppure, a parte la scienza che lo ha fatto proprio (cfr p.e. Angelici & Rossi Problematic Wildlife II. Springer. 649 pp.), è anche solo una questione di buon senso. Topi e ratti sono problematici per l’Uomo. E così il Lupo per un pastore. E viceversa.
    Ma è l’ecologia a basarsi sui conflitti. L’equilibrio si fonda appunto su una “conciliazione” dinamica di diverse esigenze. Nessuna specie è indifferente ad altre, in modo totale: tutte si creano problemi a vicenda, in certe condizioni. Dal fastidio al disagio, dal danno alla morte e via così. E persino all’interno della medesima specie. Un maschio adulto di Capriolo crea problemi agli altri maschi adulti. La problematicità è insista dunque nell’ecosistema.
    In senso ristretto, una specie o un Soggetto Faunistico (SF) sono problematici per Homo Sapiens (HS) nel senso che, in determinate occasioni, producono disagi e/o modifiche di comportamento. E così pure HS verso la Fauna o un SF. Il problema dunque esiste e non lo si elimina censurando il termine “problematico”.
    Volutamente, “una parte” degli animalisti suggerisce che questa parola, problematico, obblighi o suggerisca l’eliminazione.
    Non è vero.
    Le soluzioni sono molteplici: la prevenzione, la dissuasione e anche, “extrema ratio”, il prelievo (abbattimento, captivazione, allontanamento). Ma può esistere anche la tolleranza / sopportazione, a certe condizioni però.
    Inoltre. La problematicità di un SF o di una specie non esime HS di farsi un esame di coscienza e capire dove ha sbagliato. Ha dunque / può avere effetti virtuosi.
    In conclusione, viva il concetto di Soggetto Faunistico o di Specie Problematica! Servirà a Homo sapiens per migliorare e correggersi, se saremo capaci di affidarci alle scienze e al buon senso.
    Ma non ai pregiudizi e alle guerre di religione, come “una parte” degli animalisti vorrebbe.
    Franco Perco – 17.08.2020