ATC PARMA 3

La pianura come non l’avete mai vista prima…

  • Alleggerimento pressione venatoria causa meteo avverso

    Buongiorno a tutti!
    Viste le intense ed insistenti precipitazioni che hanno interessato il territorio del nostro A.T.C. nei giorni scorsi,

    viste le previsioni meteo per i prossimi giorni,

    visto che ad oggi molti terreni sono ancora allagati,

    vista la comunicazione della Regione in merito al rispetto delle norme in caso di inondazioni,

    RACCOMANDANDIAMO VIVAMENTE di ASTENERSI dall’attività venatoria per i motivi sopra indicati fino almeno a lunedì prossimo compreso.

    Giova ricordare che la Caccia deve essere prima di tutto rispetto del patrimonio faunistico e gesto sportivo, compatibile e sostenibile con le condizioni ambientali del momento.

  • Comportamento venatorio in caso di eventi alluvionali

    Riceviamo la presente dagli uffici regionali.

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    Gentilissimi,
    a seguito degli eventi alluvionali accorsi in queste giornate che hanno
    interessato diverse aree della Regione siamo con la presente a ricordare che, la normativa
    vieta di esercitare l’attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in
    conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente
    al tempo dell’alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque (LR 8/94 art.
    60 comma 1 lett. E);
    Si ricorda altresì che è vietato cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine
    operatrici agricole in funzione (L. 157/1992 art. 21 comma 1 lett. L).
    Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione sono contenute nell’allegato E del
    calendario venatorio.
    Distinti saluti.
    Alessio Mammi

  • Ordinanza n. 5_2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana – sospensione caccia cinghiale e altre specie nelle zone di restrizione PSA

    In ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 5 del 1 ottobre 2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, è vietata, fino a nuove disposizioni, la caccia al cinghiale nell’”area di restrizione 1″ nella forma della braccata, girata ed ANCHE in caccia di selezione nelle zone “bianche”.

    Scarica e leggi l’ordinanza: DOWNLOAD: ORDINANZA_N.5_2024

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    Art. 4 (Depopolamento dei cinghiali selvatici)

    1. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale) verso qualsiasi specie e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l’attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
    2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla struttura commissariale sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. I capi abbattuti in attività venatoria, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 della a presente ordinanza, possono essere destinati all’autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalla norma. Sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo, la girata con 1 cane e un massimo di 6 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità di gestione del cinghiale.

    omissis

  • Segnalazione carcasse cinghiali

  • Lavori in corso…

  • Utile e semplice sistema di geolocalizzazione

    Cari Soci, vista la sopravvenuta necessità di conoscere rapidamente e precisamente “sul campo” la propria posizione rispetto ai confini amministrativi, non solo regionali, vi suggeriamo di utilizzare questo semplicissimo metodo:

    1. ⁠aprite il link al sito del Geoportale della Regione ER

    https://mappe.regione.emilia-romagna.it/


    2. nel menu “a panino” in alto a sinistra selezionate la voce “Impostazioni mappa”


    3. selezionate la prima o la terza cartina sulla prima riga delle 12 proposte


    4. selezionate la 3a icona in basso simile ad un reticolo di carabina.


    A questo modo, sarete perfettamente georeferenziati sul terreno, e potrete capire la vs posizione rispetto a qualsiasi oggetto sul territorio
    (NB: se volete rendere la navigazione più leggera, selezionate la visualizzazione 2D).

  • !!! ATTENZIONE !!! modifiche ai confini regionali

    A stagione di caccia iniziata, veniamo a conoscenza, indirettamente e da Enti non appartenenti alla nostra Regione, che gli accordi sottoscritti anni orsono tra gli Atc rivieraschi della sponda emiliana e di quella lombarda relativamente ai confini dei vari Ambiti NON hanno alcun valore e sono da considerarsi nulli.

    Questo in quanto, scrive la Regione Lombardia <<… All’interno delle circoscrizioni regionali (ovvero all’interno dei confini amministrativi) valgono le rispettive norme regionali vigenti (leggi, regolamenti, delibere, ecc.) che trovano piena applicazione anche in presenza di stipula di intese tra Ambiti confinanti. … Gli accordi eventualmente stipulati, infatti, possono riguardare esclusivamente disposizioni non già regolate da norme di rango sovraordinato e devono definire aspetti di natura gestionale (sempre compatibili col quadro normativo sovraordinato). … Gli eventuali accordi tra Ambiti non possono determinare modifiche ai confini amministrativi esistenti…>>

    Pertanto, ciò che da decenni a questa parte pareva fosse ampiamente consolidato, va considerato del tutto nullo ed inapplicabile.

    Quindi, a tutti gli effetti, e già da domenica scorsa, i confini amministrativi prevalgono su quelli naturali.

    Di seguito potete trovare la cartografia della NUOVA delimitazione delle aree di confine alle quali occorre attenersi scrupolosamente per non incorrere in sanzioni. Nei prossimi giorni, per quanto possibile, cercheremo di modificare la tabellatura attualmente posizionata nelle zone oggetto delle modifiche di cui sopra.

  • Norme addestramento cani in zona 1 – PSA

    Vista l’imminente apertura del periodo di addestramentro cani, siamo a segnalare, ai Soci che intendano effettuarlo, alcune prescrizioni obbligatorie in merito alla biosicurezza dell’attività venatoria, in quanto precauzionali per limitare il diffondersi dell’epidemia di Peste suina africana (PSA).

    Come sapete, il nostro territorio è – per la stragrande maggioranza ancora “indenne” dal contagio, ma, per coloro che vorranno effettuare addestramento in ZONE DEL COMUNE DI PARMA (che ricade già in Zona classificata “1”), è NECESSARIO rispettare le raccomandazioni contenute nell’Allegato 4 dell’Ordinanza commissariale PSA n°2/10-05-2024.
    Si precisa, che – per prudenza – è opportuno che le prassi igienico-sanitarie di seguito, siano applicate ANCHE nella zona limitrofa ai confini del Comune di Parma, per una distanza di 2.5km dai confini del medesimo.

    In particolare, chi è impegnato nell’addestramento cani, dovrà:
    a) parcheggiare gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate;
    b) effettuare il cambio di calzature all’arrivo ed alla partenza dalla zona infetta;
    c) pulire e disinfettare almeno sommariamente le attrezzature, i vestiti ed i pneumatici dei veicoli prima di lasciare le aree di addestramento e procedere ad una nuova pulizia e disinfezione più approfondita una volta giunti presso il proprio domicilio;
    d) al termine dell’attività, provvedere al cambio delle calzature ed a riporre le medesime in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione, provvedendo ad una prima disinfezione delle calzature al ritorno al veicolo, prima di metterle nel sacchetto;
    e) avere cura, prima di lasciare la zona di addestramento, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i, rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali, utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi od a base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua e asciugando accuratamente, in particolare gli spazi interdigitali; la disinfezione/lavaggio di collare, guinzaglio ed eventuale pettorina può essere effettuata con disinfettanti attivi nei confronti del virus (vedi punto successivo);
    f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all’1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all’1%, Vircon S, Adantium plus.

    Ultimo ma non ultimo, va sottolineato l’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE dell’eventuale rinvenimento DI CARCASSE di cinghiale (con relativa foto e georeferenziazione).

    Per completezza di informazione, a questo link, potete trovare il testo completo dell’Ordinanza del Commissario: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/15/24A02429/sg

  • Vent’anni di “Trofeo Sant’Uberto” da festeggiare insieme!

  • Riconsegna Tesserino regionale

    Si ricorda che entro il prossimo

    31 marzo 2024

    deve essere restituito il tesserino regionale per l’esercizio venatorio, presso il proprio Comune di residenza.

    Raccomandiamo a tutti i soci il rispetto di tale data, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla L.R. 8/94, all’art. 61, oltre alla sospensione del tesserino per la terza domenica di settembre della prossima stagione venatoria.