ATC PARMA 3

La pianura come non l’avete mai vista prima…

  • Anticipo chiusura per alcune specie

    Contro l’ordinanza del Tribunale amministrativo a proposito del calendario venatorio 2023-2024, sul quale il Tar aveva disposto alcune misure sospensive, la Regione aveva presentato a settembre appello al Consiglio di Stato, che il 20 ottobre si era espresso accogliendo il ricorso presentato e imponendo al Tar Emilia-Romagna di fissare un’udienza di merito entro il 31 dicembre 2023.

    Ma il T.a.r. non si è ancora riunito, nonostante i solleciti di fissazione dell’udienza stessa presentati dai legali della Regione.

    Pertanto la Regione stessa comunica che la Giunta è tenuta a dare esecuzione all’Ordinanza del Tar Emilia-Romagna n. 543 del 7 settembre 2023, a cui aveva dato una prima immediata esecuzione con la delibera n. 1518 dell’11 settembre 2023. Ciò comporterà la modifica delle date di chiusura della stagione venatoria per diverse specie migratorie come prescritto dall’ordinanza.

    Queste le date di chiusura della stagione venatoria, per le specie interessate:

    • Germano reale – 20/1/2024
    • Canapiglia – 20/1/2024
    • Fischione – 20/1/2024
    • Codone – 20/1/2024
    • Mestolone – 20/1/2024
    • Marzaiola – 20/1/2024
    • Folaga – 20/1/2024
    • Gallinella d’acqua – 20/1/2024
    • Porciglione – 20/1/2024
    • Beccaccino – 20/1/2024
    • Frullino – 20/1/2024
    • Beccaccia – 31/12/2023
    • Cesena – 10/1/2024
    • Tordo bottaccio – 10/1/2024
    • Tordo sassello – 10/1/2024

    Restano invariate le seguenti date di chiusura:     

    • Moretta (solo da appostamento fisso per i cacciatori che hanno superato l’esame di abilitazione per il prelievo della Moretta) – 31/1/2024
    • Moriglione – 31/1/2024
    • Corvidi e Colombaccio – 17/1/2024
    • Alzavola – 20/1/2024
    • Volpe – caccia in squadre autorizzate dagli ATC e dalle AFV
    • Fagiano – 31/1/2024 in AFV

    Nulla cambia per la caccia agli ungulati e per il prelievo in deroga al piccione, che verrà chiuso al raggiungimento dei 20.000 capi inseriti nel portale regionale, fino alla data massima del 31/1/2024.

  • Caccia alla volpe in squadra

    Si ricorda che fino al 31 gennaio è aperta la caccia alla volpe in squadra.
    Svolgiamo le battute il lunedì, giorno in cui è disponibile il conduttore ed il cane addestrato.
    Chi volesse partecipare può chiamare il numero +39 338 858 9077 entro in sabato alle ore 12:00 per prendere accordi con il responsabile.
    Grazie a tutti e buona giornata!

  • Salutiamo un amico

    Nei giorni scorsi, senza clamore, con la leggerezza e sobrietà con la quale ha vissuto, ci ha lasciato un amico, un socio storico del nostro Atc e cacciatore pluripremiato.

    Dopo aver appena compiuto 90 anni, ha salutato per un’ultima volta i suoi cani Fulvio Curti, socio di Mezzani.

    Lo ricordiamo come avrebbe voluto, in compagnia dei suoi amati bracchi italiani.

  • Stop prelievo Storno – 11/11/23

    Oggi la regione approverà la determina per chiudere anticipatamente il prelievo in deroga allo storno perché sono stati raggiunti i 24.000 capi nell’applicativo web regionale.

    I capi non ancora inseriti vanno comunque aggiunti con la data corretta relativa al giorno dell’abbattimento.

    Da domani dunque non si potrà più cacciare lo storno.

  • Munizioni contenenti piombo nelle zone umide: la situazione ad oggi.

    Nell’imminenza dell’apertura della stagione venatoria 2023-2024, relativamente all’uso delle munizioni contenenti piombo, proviamo a riepilogare la situazione normativa ad oggi.

    La sentenza del Tar del Lazio che, con ordinanza n. 05447 del 5 settembre scorso, ha cassato la circolare esplicativa emanata lo scorso febbraio dai ministeri di Agricoltura e Ambiente ha di fatto riportato la situazione normativa alle disposizioni previste dal regolamento EU 57/2021, in vigore a partire dal 15 febbraio 2023 in tutti gli Stati comunitari, che potete trovare a questo indirizzo e che vi consigliamo vivamente di leggere (basta pagina 6, l’allegato) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=EN

    Valgono, dunque, i limiti imposti dal regolamento della Commissione europea, che prevede il divieto assoluto di impiego e di porto di munizioni per fucile a canna liscia contenenti una percentuale di piombo superiore all’1% all’interno e nel raggio di 100 metri dai limiti di una zona umida. 

    E proprio qui è il tema delicato, ossia la definizione di zona umida, che è piuttosto puntuale e comprende <<… superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea>>

    Il divieto è inteso sia per chi stia cacciando nella zona umida ma ANCHE per chi la stia attraversando per cacciare altrove. Il legislatore ha tenuto a specificare che si configura l’illecito se il cacciatore porta le cartucce sulla propria persona (quindi non soltanto caricate nel fucile, ma anche in cartucciera o in tasca). Ma non solo, si legge infatti: <<… «portare con sé», ossia avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;>>. Il divieto di porto delle cartucce, ovviamente, vale anche per eventuali accompagnatori non cacciatori. Il regolamento, invece, esclude totalmente le armi a canna rigata, che potranno essere ancora impiegate anche con munizioni tradizionali in piombo, mentre il divieto riguarda tutte le munizioni per fucile a canna liscia, comprese quelle a palla singola per la caccia al cinghiale.

    Su quali siano le sanzioni, ancora non c’è ancora grande chiarezza, né per i cacciatori né, tanto meno, per il personale di vigilanza venatoria: è da consigliarsi dunque un approccio il più possibile prudenziale. Il divieto di impiegare munizioni in piombo entro i confini delle zone umide, infatti, potrebbe portare a considerare tale tipo di munizionamento come “mezzo di caccia non consentito”, soprattutto stando a quanto previsto dall’articolo 13 della legge 157/1992, che, al comma 5, stabilisce che “sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo”. La pena che si rischia è quella stabilita dall’articolo 30 della medesima legge, che, alla lettera h del comma 1, stabilisce “l’ammenda fino a lire 3.000.000” per chi “esercita la caccia con mezzi vietati”, configurandolo, dunque, come un illecito di natura penale, con tutto ciò che ne consegue per un titolare di licenza di porto di fucile.

    Quindi che fare? Fino a quando non vi saranno ulteriori chiarimenti, l’unico consiglio utile è quello di attenersi il più rigorosamente possibile al regolamento europeo. Se si caccia in luoghi dove è presente acqua (compresi canali, laghi, acquitrini, fiumi) è bene portare con sé soltanto cartucce senza piombo, avendo cura di verificare che il fucile utilizzato sia dotato delle caratteristiche tecniche che consentano l’impiego di tali cartucce in assoluta sicurezza.

    (E’ di poche ora fa l’approvazione del Senato del c.d. “Decreto Asset”, che contiene l’emendamento che circoscrive l’applicazione del regolamento europeo di cui abbiamo parlato sopra, volto ad identificare in modo più preciso le zone umide e la disciplina sanzionatoria sul porto delle munizioni in piombo nelle stesse. Perché entri in vigore deve ora passare al voto della Camera).

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    Aggiornamento di martedì 03 ottobre: la riunione dei capigruppo della Camera ha stabilito per oggi alle ore 19 il termine per il deposito degli emendamenti. La Camera proseguirà l’esame del DL domani, mercoledì 4, mentre per giovedì 5 è previsto il voto finale.

  • Aggiornamento uso munizioni contenenti piombo

    Riceviamo – in data odierna – dal dirigente della Polizia provinciale di Parma una interessante ed opportuna nota che di seguito sintetizziamo.

    In particolare, si richiama l’attenzione sulle definizioni adottate nel Reg. EU 2021/57 in merito alle “zone umide” in cui risulta vietato:

    a) sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo uguale o superiore all’1 % in peso; 

    b) portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.

    Nell’intento di evitare difficoltà e difformità interpretative ed applicative di quanto disposto, si invita ad un’analisi e considerazione letterale delle definizioni utilizzate nel Regolamento EU e nella Circolare Regionale.

    Le stesse infatti definiscono quali “zone umide”:

    • le superfici di paludi, pantani e torbiere;
    • le distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea;   

    Distese d’acqua che per puro senso letterale possono non presentare uno svilippo lineare singolo, in particolare ad esempio caratteristico dello sviluppo planimetrico dei rii di collina e montagna.

    Restano in vigore le misure di conservazione approvate dalla delibera n. 1147/2018, così come i disposti del calendario venatorio.

  • Prolungamento stagione venatoria

    Salve a tutti.
    Vi comunichiamo una piccola ma ottima notizia.
    In data 14 settembre 2023 gli uffici dell’assessorato regionale ns referente hanno provveduto ad inviare richiesta ad Ispra di poter prolungare in dicembre l’attività faunistica per le specie stanziali in ATC, posto che l’ordinanza aveva stabilito una riduzione delle giornate di attività nel mese di settembre. L’Istituto, riconoscendo la validità delle motivazioni esposte dalla Regione, ha provveduto con propria comunicazione in data 26 settembre 2023 ad esprimere parere positivo, prevedendo che tale attività possa essere svolta fino al 10 dicembre, per le specie: lepre fagiano, starna e pernice rossa. “Credo si tratti di un risultato molto importante – ha affermato l’Assessore Mammi – gli uffici sono ora al lavoro per avviare l’iter di modifica della delibera, così come previsto dalla normativa Regionale.”

  • Ulteriore aggiornamento sul calendario venatorio 2023-2024

    Come preannunciato nell’Assemblea dei soci di martedì 12 u.s., la Giunta Regionale, in ottemperanza all’Ordinanza del T.a.r. n. 543 del 7 settembre 2023, provvederà, nella giornata di domani giovedì 14 settembre, ad adottare una delibera che recepisca quanto richiesto nella medesima ordinanza.

    Sinteticamente, i contenuti della delibera saranno i seguenti:

    • inizio della stagione venatoria alla selvaggina stanziale e migratoria in ATC e AFV posticipato al 1° ottobre;
    • una sola giornata in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo, dal 1° ottobre al 30 novembre sia concessa;
    • caccia in preapertura a gazza, ghiandaia, cornacchia grigia, colombaccio e merlo estesa fino a giovedì 28 settembre, secondo le modalità già disposte dalla delibera n. 812/2023 per la preapertura a tali specie: due giornate fisse (giovedì e domenica), solo da appostamento e fino alle ore 13,00. Si ricorda che per il merlo il prelievo è consentito per un massimo di 3 giornate a cacciatore e con un carniere giornaliero massimo di 5 capi;
    • l’addestramento cani che prosegue fino a giovedì 28 settembre nei giorni e negli orari in cui non è consentito l’esercizio venatorio, con l’esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva, fatto salvo il divieto nelle giornate di martedì e venerdì; pertanto, potrà essere praticato anche di giovedì e domenica al termine dell’attività venatoria (dopo le ore 13);
    • conferma di ogni altra disposizione prevista nella deliberazione di Giunta regionale n. 812 del 22 maggio 2023, con la quale è stato approvato il “Calendario venatorio regionale – Stagione 2023/2024”, in quanto non oggetto di sospensione da parte della citata ordinanza del TAR.

    Si informa, inoltre, che è stato avviato l’iter per richiedere ad ISPRA di poter prolungare il periodo di caccia alla selvaggina stanziale di ulteriori dieci giorni nel mese di dicembre e, in caso di parere favorevole, saranno adottati ulteriori provvedimenti in tal senso.

    Si evidenzia, infine, che la caccia agli ungulati prosegue come da calendario venatorio approvato e relativi piani di prelievo; così come non vi sono modifiche per quanto concerne il prelievo in deroga alle specie “storno” e “piccione”, il quale prosegue come da Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1102/2023, 1103/2023 e 1118/2023, secondo gli orari del calendario venatorio 2023-24.

  • Aggiornamento sulla sospensione di parti del calendario venatorio 2023-2024.

    Come ormai noto, su ricorso della Lega Abolizione Caccia (Lac), il Tar di Bologna ha accolto l’istanza di sospensione di alcune parti del calendario venatorio dell’Emilia-Romagna per la stagione 2023/24.

    Conseguentemente, per effetto dell’ordinanza cautelare n. 298 del 7/9/2023:

    • la data di apertura generale della caccia a tutte le specie di uccelli e di piccola selvaggina è spostata al 1 ottobre (anziché 17 settembre);
    • la data di chiusura della caccia agli uccelli acquatici (anatidi, rallidi, limicoli) è anticipata al 20 gennaio 2024 (anziché 31 gennaio);
    • la data di chiusura della caccia alla beccaccia è anticipata al 31 dicembre;
    • la data di chiusura della caccia alla quaglia è anticipata al 31 ottobre;
    • la data di chiusura della caccia ai turdidi (Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello) è anticipata al 10 gennaio;
    • sarà possibile utilizzare un’unica giornata aggiuntiva di caccia settimanale da appostamento ai migratori, anziché due, nei mesi di ottobre e novembre.

    L’udienza pubblica per il dibattimento di merito è stata fissata per il 26 marzo 2024.

    La Regione sta valutando la possibilità di ricorrere in appello contro l’ordinanza. In particolare, l’attenzione della Regione è puntata sui periodi di apertura e chiusura della caccia e le giornate aggiuntive per il periodo ottobre-novembre.

    «La motivazione – spiega l’ente regionale in una nota – sta nel fatto che lo stesso calendario che era stato presentato nella stagione venatoria precedente, era stato approvato integralmente, e non era stato oggetto di queste prescrizioni cautelative che invece vengono introdotte quest’anno. Nemmeno da parte dello stesso Tar, che non aveva adottato analogo provvedimento.»

    La Regione inoltre è intenzionata a chiedere al Tar di pronunciarsi sulla vicenda il prima possibile, e non il 26 marzo 2024 come è stato calendarizzato. Questo perché la stagione venatoria a quell’epoca sarà già conclusa.

    Va specificato, infine, che il provvedimento non riguarda l’attività legata alla preapertura, prevista dal calendario per le specie Cornacchia Grigia, Ghiandaia, Gazza, Merlo, Colombaccio e Tortora che continuerà nelle modalità previste. Così come non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda il prelievo in deroga delle specie storno e piccione e l’attività di addestramento cani.

    Nella giornata di lunedì sono previsti incontri in Regione per definire i passi ulteriori e non appena si avranno comunicazioni ufficiali da parte della stessa sarà nostra cura darne immediato avviso.

  • Sospensione calendario

    Come forse sapete dalle sommarie informazioni che stanno circolando in queste ore è stata accolta la sospensiva del calendario venatorio della nostra regione.

    L’assessorato regionale sta facendo l’impossibile per approvare un nuovo calendario in queste ore.

    Non dovrebbero però esserci ripercussioni sulla pre-apertura e sull’addestramento cani MA PER ORA NULLA DI UFFICIALE ci è stato comunicato.

    Speriamo di potervi dare informazioni certe nelle prossime ore.

    Una situazione semplicemente grottesca!