ATC PARMA 3

La pianura come non l’avete mai vista prima…

  • Norme addestramento cani in zona 1 – PSA

    Vista l’imminente apertura del periodo di addestramentro cani, siamo a segnalare, ai Soci che intendano effettuarlo, alcune prescrizioni obbligatorie in merito alla biosicurezza dell’attività venatoria, in quanto precauzionali per limitare il diffondersi dell’epidemia di Peste suina africana (PSA).

    Come sapete, il nostro territorio è – per la stragrande maggioranza ancora “indenne” dal contagio, ma, per coloro che vorranno effettuare addestramento in ZONE DEL COMUNE DI PARMA (che ricade già in Zona classificata “1”), è NECESSARIO rispettare le raccomandazioni contenute nell’Allegato 4 dell’Ordinanza commissariale PSA n°2/10-05-2024.
    Si precisa, che – per prudenza – è opportuno che le prassi igienico-sanitarie di seguito, siano applicate ANCHE nella zona limitrofa ai confini del Comune di Parma, per una distanza di 2.5km dai confini del medesimo.

    In particolare, chi è impegnato nell’addestramento cani, dovrà:
    a) parcheggiare gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate;
    b) effettuare il cambio di calzature all’arrivo ed alla partenza dalla zona infetta;
    c) pulire e disinfettare almeno sommariamente le attrezzature, i vestiti ed i pneumatici dei veicoli prima di lasciare le aree di addestramento e procedere ad una nuova pulizia e disinfezione più approfondita una volta giunti presso il proprio domicilio;
    d) al termine dell’attività, provvedere al cambio delle calzature ed a riporre le medesime in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione, provvedendo ad una prima disinfezione delle calzature al ritorno al veicolo, prima di metterle nel sacchetto;
    e) avere cura, prima di lasciare la zona di addestramento, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i, rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali, utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi od a base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua e asciugando accuratamente, in particolare gli spazi interdigitali; la disinfezione/lavaggio di collare, guinzaglio ed eventuale pettorina può essere effettuata con disinfettanti attivi nei confronti del virus (vedi punto successivo);
    f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all’1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all’1%, Vircon S, Adantium plus.

    Ultimo ma non ultimo, va sottolineato l’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE dell’eventuale rinvenimento DI CARCASSE di cinghiale (con relativa foto e georeferenziazione).

    Per completezza di informazione, a questo link, potete trovare il testo completo dell’Ordinanza del Commissario: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/15/24A02429/sg

  • Vent’anni di “Trofeo Sant’Uberto” da festeggiare insieme!

  • Riconsegna Tesserino regionale

    Si ricorda che entro il prossimo

    31 marzo 2024

    deve essere restituito il tesserino regionale per l’esercizio venatorio, presso il proprio Comune di residenza.

    Raccomandiamo a tutti i soci il rispetto di tale data, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla L.R. 8/94, all’art. 61, oltre alla sospensione del tesserino per la terza domenica di settembre della prossima stagione venatoria.

  • Estrazione posti spettanti ai richiedenti extra regionali.

    A norma della DGR 211/2011, si informano i sigg. Soci e coloro che hanno presentato domanda per accedere all’Atc PR3, che il giorno lunedì 11 marzo pv, alle ore 13:30, presso la sede di Colorno, si svolgeranno le operazioni di sorteggio dei posti spettanti ai richiedenti che risiedono fuori regione Emilia Romagna.

  • 12.02.24 – Assemblea ordinaria Soci

  • Anticipo chiusura per alcune specie

    Contro l’ordinanza del Tribunale amministrativo a proposito del calendario venatorio 2023-2024, sul quale il Tar aveva disposto alcune misure sospensive, la Regione aveva presentato a settembre appello al Consiglio di Stato, che il 20 ottobre si era espresso accogliendo il ricorso presentato e imponendo al Tar Emilia-Romagna di fissare un’udienza di merito entro il 31 dicembre 2023.

    Ma il T.a.r. non si è ancora riunito, nonostante i solleciti di fissazione dell’udienza stessa presentati dai legali della Regione.

    Pertanto la Regione stessa comunica che la Giunta è tenuta a dare esecuzione all’Ordinanza del Tar Emilia-Romagna n. 543 del 7 settembre 2023, a cui aveva dato una prima immediata esecuzione con la delibera n. 1518 dell’11 settembre 2023. Ciò comporterà la modifica delle date di chiusura della stagione venatoria per diverse specie migratorie come prescritto dall’ordinanza.

    Queste le date di chiusura della stagione venatoria, per le specie interessate:

    • Germano reale – 20/1/2024
    • Canapiglia – 20/1/2024
    • Fischione – 20/1/2024
    • Codone – 20/1/2024
    • Mestolone – 20/1/2024
    • Marzaiola – 20/1/2024
    • Folaga – 20/1/2024
    • Gallinella d’acqua – 20/1/2024
    • Porciglione – 20/1/2024
    • Beccaccino – 20/1/2024
    • Frullino – 20/1/2024
    • Beccaccia – 31/12/2023
    • Cesena – 10/1/2024
    • Tordo bottaccio – 10/1/2024
    • Tordo sassello – 10/1/2024

    Restano invariate le seguenti date di chiusura:     

    • Moretta (solo da appostamento fisso per i cacciatori che hanno superato l’esame di abilitazione per il prelievo della Moretta) – 31/1/2024
    • Moriglione – 31/1/2024
    • Corvidi e Colombaccio – 17/1/2024
    • Alzavola – 20/1/2024
    • Volpe – caccia in squadre autorizzate dagli ATC e dalle AFV
    • Fagiano – 31/1/2024 in AFV

    Nulla cambia per la caccia agli ungulati e per il prelievo in deroga al piccione, che verrà chiuso al raggiungimento dei 20.000 capi inseriti nel portale regionale, fino alla data massima del 31/1/2024.

  • Caccia alla volpe in squadra

    Si ricorda che fino al 31 gennaio è aperta la caccia alla volpe in squadra.
    Svolgiamo le battute il lunedì, giorno in cui è disponibile il conduttore ed il cane addestrato.
    Chi volesse partecipare può chiamare il numero +39 338 858 9077 entro in sabato alle ore 12:00 per prendere accordi con il responsabile.
    Grazie a tutti e buona giornata!

  • Salutiamo un amico

    Nei giorni scorsi, senza clamore, con la leggerezza e sobrietà con la quale ha vissuto, ci ha lasciato un amico, un socio storico del nostro Atc e cacciatore pluripremiato.

    Dopo aver appena compiuto 90 anni, ha salutato per un’ultima volta i suoi cani Fulvio Curti, socio di Mezzani.

    Lo ricordiamo come avrebbe voluto, in compagnia dei suoi amati bracchi italiani.

  • Stop prelievo Storno – 11/11/23

    Oggi la regione approverà la determina per chiudere anticipatamente il prelievo in deroga allo storno perché sono stati raggiunti i 24.000 capi nell’applicativo web regionale.

    I capi non ancora inseriti vanno comunque aggiunti con la data corretta relativa al giorno dell’abbattimento.

    Da domani dunque non si potrà più cacciare lo storno.

  • Munizioni contenenti piombo nelle zone umide: la situazione ad oggi.

    Nell’imminenza dell’apertura della stagione venatoria 2023-2024, relativamente all’uso delle munizioni contenenti piombo, proviamo a riepilogare la situazione normativa ad oggi.

    La sentenza del Tar del Lazio che, con ordinanza n. 05447 del 5 settembre scorso, ha cassato la circolare esplicativa emanata lo scorso febbraio dai ministeri di Agricoltura e Ambiente ha di fatto riportato la situazione normativa alle disposizioni previste dal regolamento EU 57/2021, in vigore a partire dal 15 febbraio 2023 in tutti gli Stati comunitari, che potete trovare a questo indirizzo e che vi consigliamo vivamente di leggere (basta pagina 6, l’allegato) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0057&from=EN

    Valgono, dunque, i limiti imposti dal regolamento della Commissione europea, che prevede il divieto assoluto di impiego e di porto di munizioni per fucile a canna liscia contenenti una percentuale di piombo superiore all’1% all’interno e nel raggio di 100 metri dai limiti di una zona umida. 

    E proprio qui è il tema delicato, ossia la definizione di zona umida, che è piuttosto puntuale e comprende <<… superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea>>

    Il divieto è inteso sia per chi stia cacciando nella zona umida ma ANCHE per chi la stia attraversando per cacciare altrove. Il legislatore ha tenuto a specificare che si configura l’illecito se il cacciatore porta le cartucce sulla propria persona (quindi non soltanto caricate nel fucile, ma anche in cartucciera o in tasca). Ma non solo, si legge infatti: <<… «portare con sé», ossia avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi;>>. Il divieto di porto delle cartucce, ovviamente, vale anche per eventuali accompagnatori non cacciatori. Il regolamento, invece, esclude totalmente le armi a canna rigata, che potranno essere ancora impiegate anche con munizioni tradizionali in piombo, mentre il divieto riguarda tutte le munizioni per fucile a canna liscia, comprese quelle a palla singola per la caccia al cinghiale.

    Su quali siano le sanzioni, ancora non c’è ancora grande chiarezza, né per i cacciatori né, tanto meno, per il personale di vigilanza venatoria: è da consigliarsi dunque un approccio il più possibile prudenziale. Il divieto di impiegare munizioni in piombo entro i confini delle zone umide, infatti, potrebbe portare a considerare tale tipo di munizionamento come “mezzo di caccia non consentito”, soprattutto stando a quanto previsto dall’articolo 13 della legge 157/1992, che, al comma 5, stabilisce che “sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo”. La pena che si rischia è quella stabilita dall’articolo 30 della medesima legge, che, alla lettera h del comma 1, stabilisce “l’ammenda fino a lire 3.000.000” per chi “esercita la caccia con mezzi vietati”, configurandolo, dunque, come un illecito di natura penale, con tutto ciò che ne consegue per un titolare di licenza di porto di fucile.

    Quindi che fare? Fino a quando non vi saranno ulteriori chiarimenti, l’unico consiglio utile è quello di attenersi il più rigorosamente possibile al regolamento europeo. Se si caccia in luoghi dove è presente acqua (compresi canali, laghi, acquitrini, fiumi) è bene portare con sé soltanto cartucce senza piombo, avendo cura di verificare che il fucile utilizzato sia dotato delle caratteristiche tecniche che consentano l’impiego di tali cartucce in assoluta sicurezza.

    (E’ di poche ora fa l’approvazione del Senato del c.d. “Decreto Asset”, che contiene l’emendamento che circoscrive l’applicazione del regolamento europeo di cui abbiamo parlato sopra, volto ad identificare in modo più preciso le zone umide e la disciplina sanzionatoria sul porto delle munizioni in piombo nelle stesse. Perché entri in vigore deve ora passare al voto della Camera).

    ——————————————

    Aggiornamento di martedì 03 ottobre: la riunione dei capigruppo della Camera ha stabilito per oggi alle ore 19 il termine per il deposito degli emendamenti. La Camera proseguirà l’esame del DL domani, mercoledì 4, mentre per giovedì 5 è previsto il voto finale.