Il 21/07 u.s., il ns associato Marco R., in un suo commento nell’area “Chi siamo”, sollevava un tema molto delicato, quello della caccia nelle zone umide.
Di seguito il suo commento e la mia risposta su questa “novità” introdotta dal calendario regionale, che credo possa interessare tutti noi, in quanto rivoluziona non poco le ns abitudini!
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Marco R scrive:
>> In merito alla novità introdotta nel nuovo calendario venatorio sul divieto dell’uso
dei pallini di piombo nelle zone umide fuori dalle Zps, è possibile sapere, in termini di limitazioni, quale impatto avrà sull’atc pr 3 l’applicazione della nuova normativa? se è stata fatta una mappatura delle zone interessate all’interno dell’atc?
Leggendo l’art. 9.4 del calendario in certi punti sembra abbastanza generico, ad esempio quando parla di “acquitrini”, in certe zone del Po se ne possono formare ovunque.
Quindi posta in questi termini, mi sembra molto limitativa e anche complicata da rispettare, se non utilizzando munizioni non tossiche in modo generalizzato, ma visto i costi…..<<
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Ecco la mia risposta:
>>La ringrazio del post, in quanto il tema che Lei pone è di scottante attualità.
Il nodo centrale è proprio l’articolo che Lei richiama, in particolare il comma 9.4 che recita: “Ai sensi della legge n. 66 del 6 febbraio 2006 “Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa” è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l’attività venatoria all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.”: il dubbio che può legittimamente soregere è se tale norma si riferisca solo alle ZPS/SIC formalmente individuate o a qualsiasi specchio d’acqua con le caratteristiche indicate. La risposta – ahimè – è che si riferisce a qualsiasi specchio d’acqua, e vediamo perchè.
La situazione è tale per cui due differenti direttive, facenti parte del medesimo impianto normativo europeo, si sovrappongono parzialmente e si “completano”, avendo assunto formalmente valore legale anche sul territorio nazionale dopo il loro recepimento da parte dell’Italia -rispettivamente- con il D.P.R. 357/97 e s.i. e m. e con la L.66/06, e sono la “Direttiva habitat” e la “Accordo conservazione uccelli migratori dell’Africa”.
Si tratta di due norme entrambe già vigenti da tempo, ma la loro citazione formale all’interno del Calendario Venatorio Regionale le ha -per così dire- attualizzate, rese operative. Questo è successo prima al D.P.R. 357/97 e ora anche alla L. 66/06, che in sostanza avrebbe già dovuto essere applicata anche gli anni scorsi, ma di cui ci si era in qualche modo… “dimenticati”.
In forza di questa Legge, è proibito l’uso del munizionamento in piombo in TUTTE le “zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati” ANCHE SE NON RICADONO ALL’INTERNO DI ALCUNA Z.P.S.. L’unica peculiarità che rimane per le zone umide comprese all’interno delle Z.P.S. è che qui la fascia entro cui è bandito l’uso del piombo è estesa a 150 metri rispetto ai 50 degli altri casi. Da ricordare e sottolineare – anche se non è il caso del ns ATC – che i S.I.C., che traggono origine alla direttiva “Habitat” e non da quella “Uccelli”, non sono interessati da alcun tipo di limitazione venatoria.
Per quanto di competenza territoriale di questo Atc, le ns tre zone “IT4020025 – SIC-ZPS – Parma Morta”, “IT4030023 – SIC-ZPS – Fontanili di Gattatico e Fiume Enza” e “IT4020017 – SIC-ZPS – Risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golena del Po”, sono state recentemente tabellate (a seguito di convenzione con la Provincia di Parma) per renderle facilmente riconoscibili; peraltro, essa sono già sottratte alla caccia, essendo in gran parte Riserva naturale regionale od altro istituto territoriale.
A proposito della tabellatura, va detto che questa è stata prevista per i confini delle intere SIC/ZPS, non per le singole zone umide. E’ ben vero che sarebbe utile per il singolo cacciatore poter contare su di una delimitazione evidente delle zone “senza piombo”, ma si tratta di un’operazione improponibile, in termini pratici. Vale inoltre ricordare che limitazioni concettualmente paragonabili a queste esistono “da sempre”, ad esempio per quanto riguarda le aree “allagate” per esondazione, quelle coperte da neve, le fasce di rispetto di strade, ferrovie, case, mezzi agricoli, appostamenti ecc.
Sarà comunque un tema che approfondiremo su questo spazio non appena avremo informazioni definitive.
Di certo ne daremo ampio riscontro il giorno 14 settembre, durante la consueta Assemblea dei soci che si svolge – come da tradizione – il venerdì precedente l’apertura.
Cordiali saluti e grazie ancora dello spunto,
MM<<

